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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 12
Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:
- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.
Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d' istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e dell'art. 10 della legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845.
La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.

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