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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 13
Organizzazione tecnico - didattica e amministrativo contabile delle attività formative
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:
- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico - didattica;
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile - amministrativa delle attività formative;
- all'orientamento professionale;
- al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;
- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;
- alle prove finali e rilascio di attestati;
- alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo 15;
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.

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