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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 18
Deleghe alla provincia
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12 - primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;
b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;
d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all' art. 3 della presente legge;
e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla regione in relazione agli articoli 3, primo comma e 13, primo comma - terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;
f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;
g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;
h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;
i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;
l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15 - I comma;
m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d' esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146 Sito esterno;
n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.

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