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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 2
Destinatari degli interventi formativi
La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.
Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:
- hanno superato l'obbligo scolastico;
- sono apprendisti, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;
- intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;
- intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico - pratiche di natura specifica;
- iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico - pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.
I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, all'acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.
I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

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