LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Art. 20
Deleghe al Comune
E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione dei centri di formazione professionale della regione;
b) la istituzione e la nomina dei consigli di gestione sociale dei centri pubblici e convenzionati, sulla base delle direttive regionali di cui agli articoli 13 e 14;
c) la stipulazione delle convenzioni di cui al III comma del precedente art. 12.