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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 24
Obbligo di informazione
La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

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