LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Art. 24
Obbligo di informazione
La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.