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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 27
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
A norma dell'art. 44 delle leggi regionali 20 luglio 1973 nn. 25 e 26, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 18 è comandato alle province il personale dei nuclei provinciali operativi.
Per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 20 - lettera a), è comandato ai comuni sede di centro il personale che opera presso i centri regionali aventi sede nel territorio comunale.
Le ulteriori spese sostenute dagli enti delegati per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 18 e 20 sono a carico della regione e verranno definite con apposita convenzione.
L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento ai sensi del successivo art. 28 sarà disposta da specifiche norme sostanziali con riferimento al periodo di validità del piano regionale di sviluppo a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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