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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 30
Capitoli di spesa corrente
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1979 e successivi, nell'ambito del programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6a, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa corrente, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:
- spese per il personale docente e amministrativo dipendente dalla Regione e comandato presso i comuni, le province ed i loro consorzi per il funzionamento dei centri e dei corsi di formazione professionale;
- spese e contributi per studi, ricerche, sperimentazioni, raccolta e rilevazione dati, progettazioni, pubblicità e propaganda, testi e pubblicazioni, mezzi e sussidi tecnico - didattici (a norma dell'articolo 5) e vigilanza;
- spese per l'attuazione delle iniziative di formazione, di orientamento professionale e di sperimentazione gestite direttamente dalla regione, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte dai centri gestiti dai comuni o loro consorzi, comprese le spese connesse agli interventi per i servizi a favore degli allievi;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di orientamento professionale a norma dell'art. 18 - lett. e);
- spese per la realizzazione dei progetti speciali di promozione professionale attuati con il contributo della
CEE sul fondo sociale europeo e del ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 3 della presente legge, iscritte separatamente, secondo che si tratti della quota CEE, della quota dello Stato o della quota regionale;
- assegnazione di somme ai comuni alle province ed al Circondario di Rimini per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, in attuazione del terzo comma dell'art. 27 della presente legge.

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