LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Art. 31
Allievi privi del titolo d' assolvimento dell'obbligo scolastico
Nel caso che i corsi siano frequentati da allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, dovranno essere stabilite le necessarie integrazioni didattiche da attuarsi d' intesa con la competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.