LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Art. 33
Riconoscimento attività centri già operanti
I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.