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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 6
Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse. Gli interventi di formazione professionale sono attuati:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

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