Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 7
Riconoscimento di idoneità dei centri
La giunta regionale, sentiti i comuni e le province interessati, dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale organizzati dai soggetti di cui all'art. 6. A tal fine, i centri devono:
a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loto fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonchè adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;
b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;
c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
d) rendere pubblici i bilanci.
La giunta regionale può altresì stabilire, sentite la commissione consiliare competente nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, altre particolari condizioni per la suddetta dichiarazione di idoneità.
La dichiarazione di idoneità ha validità per tre anni. A domanda può essere rinnovata o motivatamente revocata.

Espandi Indice