LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Art. 9
Contributi regionali per iniziative formative
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi formativi compresi nelle attività di formazione professionale e previsti dai piani poliennali, che non siano realizzati mediante la convenzione di cui all'art. 8.
A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, o di frequenza secondo le modalità dell'art. 13.