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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge - quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.
La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico - professionali, tecnologici e operativi, in gradi di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.
Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 Sito esterno, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.
La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.
Art. 2
Destinatari degli interventi formativi
La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.
Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:
- hanno superato l'obbligo scolastico;
- sono apprendisti, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;
- intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;
- intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico - pratiche di natura specifica;
- iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico - pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.
I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, all'acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.
I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

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