Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Titolo II
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 3
Compiti in materia di formazione professionale
Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.
La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.
In particolare, la Regione promuove e coordina:
- l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
- interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;
- corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della comunità economica europea;
- interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in applicazione anche della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479;
- corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post - universitaria;
- l'aggiornamento professionale dei dipendenti della regione e degli istituti ed aziende regionali;
- la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalità;
- gli interventi in materia di diritto allo studio.
La Regione, inoltre:
- eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali
di ciascun ente in materia di formazione professionale;
- emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;
- definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;
- vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
- esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione dal dPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, o prevista da leggi nazionali e regionali;
- dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da formazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;
- stipula convenzioni di cui al successivo art. 8;
- utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi.
Art. 4
Programmazione delle attività
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale sentito il comitato tecnico - scientifico per la formazione professionale di cui all'art. 17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale:
- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati dagli enti delegati.
Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, verifica annualmente la conformità dei piani delle province e del Comitato circondariale di Rimini al piano poliennale regionale di formazione professionale.
Il parere del comitato di cui al precedente primo comma dev' essere allegato alla proposta che la giunta presenta al consiglio regionale.
Art. 5
Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione
La Regione, ai fini di quanto disposto dall'art. 3, promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.
Stabilisce, altresì, le necessarie collaborazioni con i ministeri interessati per adeguare la disciplina nazionale che regola le mansioni e le funzioni professionali.
Art. 6
Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse. Gli interventi di formazione professionale sono attuati:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Art. 7
Riconoscimento di idoneità dei centri
La giunta regionale, sentiti i comuni e le province interessati, dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale organizzati dai soggetti di cui all'art. 6. A tal fine, i centri devono:
a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loto fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonchè adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;
b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;
c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
d) rendere pubblici i bilanci.
La giunta regionale può altresì stabilire, sentite la commissione consiliare competente nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, altre particolari condizioni per la suddetta dichiarazione di idoneità.
La dichiarazione di idoneità ha validità per tre anni. A domanda può essere rinnovata o motivatamente revocata.
Art. 8
Convenzione
La Regione, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale e non attuati direttamente dai centri organizzati da enti locali o loro consorzi, stipula convenzioni con gli enti, associazioni e fondazioni, gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.
La convenzione deve prevedere:
- la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;
- l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;
- i centri in cui tali attività vengono svolte;
- le forme di vigilanza e controllo;
- l'obbligo di istituire il comitato di gestione sociale nonchè il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;
- l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati
dalla regione;
- il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
- la pubblicizzazione dei bilanci.
La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti che debbono concernere:
- le spese di parte corrente, le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate in singoli centri o nelle sedi coordinate;
- l'uso delle attrezzature date in comodato, la locazione degli immobili ovvero una indennità sostitutiva del canone nel caso che gli immobili siano di proprietà degli enti.
Il finanziamento delle attività, ricomprese in convenzione, si effettua per quote annuali sulla base di apposito bilancio preventivo e consuntivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri ed a parametri fissati dalla giunta regionale.
La Regione può stipulare convenzioni con le scuole, gli istituti specializzati ed i centri di ricerca, gli istituti regionali e di altri enti pubblici, nonchè, con l'esclusione della formazione professionale di base, con le imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione e per effettuare, presso di essi, periodi di tirocinio pratico e di esperienze in laboratori e su particolari impianti e macchinari od in specifici processi di produzione nonchè per applicare sistemi di alternanza fra studio e lavoro.
Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5 - comma quarto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno.
Art. 9
Contributi regionali per iniziative formative
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi formativi compresi nelle attività di formazione professionale e previsti dai piani poliennali, che non siano realizzati mediante la convenzione di cui all'art. 8.
A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, o di frequenza secondo le modalità dell'art. 13.
Art. 10
Autorizzazione alla gestione dei corsi
Enti, associazioni e fondazioni, ancorchè non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.
Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Art. 11
Ammissione ai corsi
Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.
Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.
L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dalle amministrazioni comunali competenti.
In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.
Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo articolo 13, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.
Art. 12
Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:
- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.
Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d' istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e dell'art. 10 della legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845.
La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.
Art. 13
Organizzazione tecnico - didattica e amministrativo contabile delle attività formative
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:
- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico - didattica;
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile - amministrativa delle attività formative;
- all'orientamento professionale;
- al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;
- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;
- alle prove finali e rilascio di attestati;
- alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo 15;
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Art. 14
Compiti e composizione del comitato di gestione sociale
In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli Enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.
Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:
a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;
b) tieni i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'Ente gestore;
c) esprime all'Ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione;
d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;
e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti locali;
f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del Centro.
Art. 15
Graduatorie del personale docente della formazione professionale
Sono istituite graduatorie provinciali per gli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'insegnamento nel settore della formazione professionale pubblica.
Il comitato di gestione sociale esprime parere consultivo in merito alle caratteristiche professionali del personale da ssumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione, ferma restando la competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale di fissare i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Art. 16
Contratti di prestazioni professionali
Per consentire ai centri pubblici e convenzionati di utilizzare nell'attività di formazione professionale le esperienze più dirette e innovative dei settori produttivi e sociali, possono essere stipulati contratti di prestazioni professionali con operatori dei suddetti settori.
Art. 17
Comitato regionale tecnico - scientifico per la formazione professionale
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un comitato per la formazione professionale composto da undici membri scelti tra esperti di dimostrata esperienza professionale tecnico - scientifica.
Il comitato:
- esprime pareri sui piani poliennali, sulle linee generali per la tipologia dei corsi e sulla revisione e l'aggiornamento dei profili professionali, nonchè su ogni altro argomento gli venga sottoposto dalla giunta e/ o dal consiglio regionale;
- propone iniziative e provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento della formazione professionale.
Il comitato è presieduto da uno dei suoi componenti nominato dalla giunta, la quale approva un' apposita normativa per il funzionamento del comitato stesso.

Espandi Indice