LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979
Titolo III
DELEGHE
Art. 18
Deleghe alla provincia
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12 - primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;
b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;
d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all' art. 3 della presente legge;
e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla regione in relazione agli articoli 3, primo comma e 13, primo comma - terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;
f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;
g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;
h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;
i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;
l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15 - I comma;
m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d' esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146 ;
n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.
Art. 19
Competenze dei Comitati comprensoriali
I Comitati comprensoriali, in conformità degli indirizzi regionali, sentite le comunità montane e i consigli scolastici distrettuali, esprimono alle province pareri sui programmi poliennali e sui piani annuali.
Art. 20
Deleghe al Comune
E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione dei centri di formazione professionale della regione;
b) la istituzione e la nomina dei consigli di gestione sociale dei centri pubblici e convenzionati, sulla base delle direttive regionali di cui agli articoli 13 e 14;
c) la stipulazione delle convenzioni di cui al III comma del precedente art. 12.
Art. 21
Direttive della Regione per le deleghe
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegati.
Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 21, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.
Art. 23
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.
La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.
Il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 24
Obbligo di informazione
La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 25
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 18 e 20
La data d' inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 18 e 20 è stabilita dalla giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1979-' 80.
Art. 26
Delega di funzioni all'assessore regionale
Le funzioni spettanti alla giunta regionale possono essere delegate all'assessore competente.
Art. 27
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
A norma dell'art. 44 delle leggi regionali 20 luglio 1973 nn. 25 e 26, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 18 è comandato alle province il personale dei nuclei provinciali operativi.
Per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 20 - lettera a), è comandato ai comuni sede di centro il personale che opera presso i centri regionali aventi sede nel territorio comunale.
Le ulteriori spese sostenute dagli enti delegati per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 18 e 20 sono a carico della regione e verranno definite con apposita convenzione.
L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento ai sensi del successivo art. 28 sarà disposta da specifiche norme sostanziali con riferimento al periodo di validità del piano regionale di sviluppo a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.