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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Titolo IV
NORME FINANZIARIE
Art. 28
Capitoli di spesa per investimento
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni.
Art. 29
Oneri finanziari
Agli oneri annuali di spesa corrente e di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1979 e successivi, con l' utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a seguito della confluenza in essa di tutti gli stanziamenti statali e del FAPL in materia di formazione professionale, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno; di altre assegnazioni e proventi destinati specificatamente alle attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del fondo sociale della comunità economica europea; nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti ovvero con entrate di carattere straordinario.
La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - formazione professionale
- settore 04 - sezione 6a del bilancio pluriennale 1979/ 1981 approvato dalla regione.
La spesa annuale per gli oneri finanziari 1979 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della regione a norma dell'art. 11 - 1 comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per l'anno 1979 alla istituzione dei capitoli di spesa di cui agli artt. 28 e 30 della presente legge, sarà provveduto con la legge di assestamento di bilancio a norma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 30
Capitoli di spesa corrente
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1979 e successivi, nell'ambito del programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6a, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa corrente, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:
- spese per il personale docente e amministrativo dipendente dalla Regione e comandato presso i comuni, le province ed i loro consorzi per il funzionamento dei centri e dei corsi di formazione professionale;
- spese e contributi per studi, ricerche, sperimentazioni, raccolta e rilevazione dati, progettazioni, pubblicità e propaganda, testi e pubblicazioni, mezzi e sussidi tecnico - didattici (a norma dell'articolo 5) e vigilanza;
- spese per l'attuazione delle iniziative di formazione, di orientamento professionale e di sperimentazione gestite direttamente dalla regione, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte dai centri gestiti dai comuni o loro consorzi, comprese le spese connesse agli interventi per i servizi a favore degli allievi;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di orientamento professionale a norma dell'art. 18 - lett. e);
- spese per la realizzazione dei progetti speciali di promozione professionale attuati con il contributo della
CEE sul fondo sociale europeo e del ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 3 della presente legge, iscritte separatamente, secondo che si tratti della quota CEE, della quota dello Stato o della quota regionale;
- assegnazione di somme ai comuni alle province ed al Circondario di Rimini per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, in attuazione del terzo comma dell'art. 27 della presente legge.

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