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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
Allievi privi del titolo d' assolvimento dell'obbligo scolastico
Nel caso che i corsi siano frequentati da allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, dovranno essere stabilite le necessarie integrazioni didattiche da attuarsi d' intesa con la competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.
Art. 32
Indirizzi programmatici
Nella fase di prima applicazione della presente legge e per il periodo a cui si riferiscono, valgono gli indirizzi programmatici poliennali e relativi criteri generali adottati dal consiglio regionale in occasione e in riferimento del piano poliennale regionale di sviluppo.
Art. 33
Riconoscimento attività centri già operanti
I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.
Art. 34
Formazione professionale operatori socio - sanitari
Nell'ambito delle finalità, degli indirizzi programmatici e dei criteri generali di cui ai precedenti articoli, alla formazione degli operatori socio - sanitari non medici sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui alle lettere r) ed s) dell'art. 30 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 35
Abrogazioni
E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 4 " Corsi per operatori di musei e per addetti alle attività conservative dei beni culturali ".
Sono abrogate, inoltre, le norme incompatibili con la presente legge.

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