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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITA'
Espandere area tit2 Titolo II - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Espandere area tit3 Titolo III - DELEGHE
Espandere area tit4 Titolo IV - NORME FINANZIARIE
Espandere area tit5 Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge - quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.
La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico - professionali, tecnologici e operativi, in gradi di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.
Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 Sito esterno, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.
La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.
Art. 2
Destinatari degli interventi formativi
La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.
Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:
- hanno superato l'obbligo scolastico;
- sono apprendisti, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;
- intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;
- intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico - pratiche di natura specifica;
- iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico - pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.
I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, all'acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.
I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 3
Compiti in materia di formazione professionale
Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.
La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.
In particolare, la Regione promuove e coordina:
- l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
- interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;
- corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della comunità economica europea;
- interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in applicazione anche della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479;
- corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post - universitaria;
- l'aggiornamento professionale dei dipendenti della regione e degli istituti ed aziende regionali;
- la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalità;
- gli interventi in materia di diritto allo studio.
La Regione, inoltre:
- eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali
di ciascun ente in materia di formazione professionale;
- emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;
- definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;
- vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
- esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione dal dPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, o prevista da leggi nazionali e regionali;
- dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da formazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;
- stipula convenzioni di cui al successivo art. 8;
- utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi.
Art. 4
Programmazione delle attività
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale sentito il comitato tecnico - scientifico per la formazione professionale di cui all'art. 17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale:
- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati dagli enti delegati.
Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, verifica annualmente la conformità dei piani delle province e del Comitato circondariale di Rimini al piano poliennale regionale di formazione professionale.
Il parere del comitato di cui al precedente primo comma dev' essere allegato alla proposta che la giunta presenta al consiglio regionale.
Art. 5
Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione
La Regione, ai fini di quanto disposto dall'art. 3, promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.
Stabilisce, altresì, le necessarie collaborazioni con i ministeri interessati per adeguare la disciplina nazionale che regola le mansioni e le funzioni professionali.
Art. 6
Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse. Gli interventi di formazione professionale sono attuati:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Art. 7
Riconoscimento di idoneità dei centri
La giunta regionale, sentiti i comuni e le province interessati, dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale organizzati dai soggetti di cui all'art. 6. A tal fine, i centri devono:
a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loto fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonchè adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;
b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;
c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
d) rendere pubblici i bilanci.
La giunta regionale può altresì stabilire, sentite la commissione consiliare competente nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, altre particolari condizioni per la suddetta dichiarazione di idoneità.
La dichiarazione di idoneità ha validità per tre anni. A domanda può essere rinnovata o motivatamente revocata.
Art. 8
Convenzione
La Regione, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale e non attuati direttamente dai centri organizzati da enti locali o loro consorzi, stipula convenzioni con gli enti, associazioni e fondazioni, gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.
La convenzione deve prevedere:
- la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;
- l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;
- i centri in cui tali attività vengono svolte;
- le forme di vigilanza e controllo;
- l'obbligo di istituire il comitato di gestione sociale nonchè il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;
- l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati
dalla regione;
- il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
- la pubblicizzazione dei bilanci.
La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti che debbono concernere:
- le spese di parte corrente, le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate in singoli centri o nelle sedi coordinate;
- l'uso delle attrezzature date in comodato, la locazione degli immobili ovvero una indennità sostitutiva del canone nel caso che gli immobili siano di proprietà degli enti.
Il finanziamento delle attività, ricomprese in convenzione, si effettua per quote annuali sulla base di apposito bilancio preventivo e consuntivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri ed a parametri fissati dalla giunta regionale.
La Regione può stipulare convenzioni con le scuole, gli istituti specializzati ed i centri di ricerca, gli istituti regionali e di altri enti pubblici, nonchè, con l'esclusione della formazione professionale di base, con le imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione e per effettuare, presso di essi, periodi di tirocinio pratico e di esperienze in laboratori e su particolari impianti e macchinari od in specifici processi di produzione nonchè per applicare sistemi di alternanza fra studio e lavoro.
Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5 - comma quarto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno.
Art. 9
Contributi regionali per iniziative formative
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi formativi compresi nelle attività di formazione professionale e previsti dai piani poliennali, che non siano realizzati mediante la convenzione di cui all'art. 8.
A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, o di frequenza secondo le modalità dell'art. 13.
Art. 10
Autorizzazione alla gestione dei corsi
Enti, associazioni e fondazioni, ancorchè non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.
Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Art. 11
Ammissione ai corsi
Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.
Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.
L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dalle amministrazioni comunali competenti.
In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.
Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo articolo 13, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.
Art. 12
Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:
- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.
Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d' istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e dell'art. 10 della legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845.
La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.
Art. 13
Organizzazione tecnico - didattica e amministrativo contabile delle attività formative
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:
- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico - didattica;
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile - amministrativa delle attività formative;
- all'orientamento professionale;
- al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;
- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;
- alle prove finali e rilascio di attestati;
- alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo 15;
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Art. 14
Compiti e composizione del comitato di gestione sociale
In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli Enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.
Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:
a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;
b) tieni i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'Ente gestore;
c) esprime all'Ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione;
d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;
e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti locali;
f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del Centro.
Art. 15
Graduatorie del personale docente della formazione professionale
Sono istituite graduatorie provinciali per gli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'insegnamento nel settore della formazione professionale pubblica.
Il comitato di gestione sociale esprime parere consultivo in merito alle caratteristiche professionali del personale da ssumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione, ferma restando la competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale di fissare i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Art. 16
Contratti di prestazioni professionali
Per consentire ai centri pubblici e convenzionati di utilizzare nell'attività di formazione professionale le esperienze più dirette e innovative dei settori produttivi e sociali, possono essere stipulati contratti di prestazioni professionali con operatori dei suddetti settori.
Art. 17
Comitato regionale tecnico - scientifico per la formazione professionale
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un comitato per la formazione professionale composto da undici membri scelti tra esperti di dimostrata esperienza professionale tecnico - scientifica.
Il comitato:
- esprime pareri sui piani poliennali, sulle linee generali per la tipologia dei corsi e sulla revisione e l'aggiornamento dei profili professionali, nonchè su ogni altro argomento gli venga sottoposto dalla giunta e/ o dal consiglio regionale;
- propone iniziative e provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento della formazione professionale.
Il comitato è presieduto da uno dei suoi componenti nominato dalla giunta, la quale approva un' apposita normativa per il funzionamento del comitato stesso.
Titolo III
DELEGHE
Art. 18
Deleghe alla provincia
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12 - primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;
b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;
d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all' art. 3 della presente legge;
e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla regione in relazione agli articoli 3, primo comma e 13, primo comma - terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;
f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;
g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;
h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;
i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;
l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15 - I comma;
m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d' esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146 Sito esterno;
n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.
Art. 19
Competenze dei Comitati comprensoriali
I Comitati comprensoriali, in conformità degli indirizzi regionali, sentite le comunità montane e i consigli scolastici distrettuali, esprimono alle province pareri sui programmi poliennali e sui piani annuali.
Art. 20
Deleghe al Comune
E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione dei centri di formazione professionale della regione;
b) la istituzione e la nomina dei consigli di gestione sociale dei centri pubblici e convenzionati, sulla base delle direttive regionali di cui agli articoli 13 e 14;
c) la stipulazione delle convenzioni di cui al III comma del precedente art. 12.
Art. 21
Direttive della Regione per le deleghe
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegati.
Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 21, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.
Art. 23
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.
La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.
Il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 24
Obbligo di informazione
La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 25
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 18 e 20
La data d' inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 18 e 20 è stabilita dalla giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1979-' 80.
Art. 26
Delega di funzioni all'assessore regionale
Le funzioni spettanti alla giunta regionale possono essere delegate all'assessore competente.
Art. 27
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
A norma dell'art. 44 delle leggi regionali 20 luglio 1973 nn. 25 e 26, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 18 è comandato alle province il personale dei nuclei provinciali operativi.
Per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 20 - lettera a), è comandato ai comuni sede di centro il personale che opera presso i centri regionali aventi sede nel territorio comunale.
Le ulteriori spese sostenute dagli enti delegati per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 18 e 20 sono a carico della regione e verranno definite con apposita convenzione.
L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento ai sensi del successivo art. 28 sarà disposta da specifiche norme sostanziali con riferimento al periodo di validità del piano regionale di sviluppo a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo IV
NORME FINANZIARIE
Art. 28
Capitoli di spesa per investimento
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni.
Art. 29
Oneri finanziari
Agli oneri annuali di spesa corrente e di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1979 e successivi, con l' utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a seguito della confluenza in essa di tutti gli stanziamenti statali e del FAPL in materia di formazione professionale, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno; di altre assegnazioni e proventi destinati specificatamente alle attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del fondo sociale della comunità economica europea; nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti ovvero con entrate di carattere straordinario.
La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - formazione professionale
- settore 04 - sezione 6a del bilancio pluriennale 1979/ 1981 approvato dalla regione.
La spesa annuale per gli oneri finanziari 1979 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della regione a norma dell'art. 11 - 1 comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per l'anno 1979 alla istituzione dei capitoli di spesa di cui agli artt. 28 e 30 della presente legge, sarà provveduto con la legge di assestamento di bilancio a norma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 30
Capitoli di spesa corrente
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1979 e successivi, nell'ambito del programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6a, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa corrente, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:
- spese per il personale docente e amministrativo dipendente dalla Regione e comandato presso i comuni, le province ed i loro consorzi per il funzionamento dei centri e dei corsi di formazione professionale;
- spese e contributi per studi, ricerche, sperimentazioni, raccolta e rilevazione dati, progettazioni, pubblicità e propaganda, testi e pubblicazioni, mezzi e sussidi tecnico - didattici (a norma dell'articolo 5) e vigilanza;
- spese per l'attuazione delle iniziative di formazione, di orientamento professionale e di sperimentazione gestite direttamente dalla regione, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte dai centri gestiti dai comuni o loro consorzi, comprese le spese connesse agli interventi per i servizi a favore degli allievi;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di orientamento professionale a norma dell'art. 18 - lett. e);
- spese per la realizzazione dei progetti speciali di promozione professionale attuati con il contributo della
CEE sul fondo sociale europeo e del ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 3 della presente legge, iscritte separatamente, secondo che si tratti della quota CEE, della quota dello Stato o della quota regionale;
- assegnazione di somme ai comuni alle province ed al Circondario di Rimini per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, in attuazione del terzo comma dell'art. 27 della presente legge.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
Allievi privi del titolo d' assolvimento dell'obbligo scolastico
Nel caso che i corsi siano frequentati da allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, dovranno essere stabilite le necessarie integrazioni didattiche da attuarsi d' intesa con la competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.
Art. 32
Indirizzi programmatici
Nella fase di prima applicazione della presente legge e per il periodo a cui si riferiscono, valgono gli indirizzi programmatici poliennali e relativi criteri generali adottati dal consiglio regionale in occasione e in riferimento del piano poliennale regionale di sviluppo.
Art. 33
Riconoscimento attività centri già operanti
I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.
Art. 34
Formazione professionale operatori socio - sanitari
Nell'ambito delle finalità, degli indirizzi programmatici e dei criteri generali di cui ai precedenti articoli, alla formazione degli operatori socio - sanitari non medici sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui alle lettere r) ed s) dell'art. 30 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 35
Abrogazioni
E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 4 " Corsi per operatori di musei e per addetti alle attività conservative dei beni culturali ".
Sono abrogate, inoltre, le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione EmiliaRomagna.
Bologna, 24 luglio 1979

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