LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 , ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge - quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l' orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.
La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico - professionali, tecnologici e operativi, in grado di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta ad attuare in modo permanente l' aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.
Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l' accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.
La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".