LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 10
Autorizzazione alla gestione dei corsi
Enti, associazioni e fondazioni, ancorchè non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.
Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".