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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11

LR 26 agosto 1983 n. 32

LR 28 aprile 1986 n. 10

LR 31 gennaio 1987 n. 5

LR 7 novembre 1995 n. 54

LR 18 marzo 1998 n. 8

LR 27 luglio 1998 n. 25

Art. 12
Rapporti con l'ordinamento scolastico nazional
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l' attuazione di:
- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.
Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d' istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e dell'art. 10 della legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845.
La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore.
Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini"

Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini".

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