LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 12
Rapporti con l'ordinamento scolastico nazional
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l' attuazione di:
- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.
Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d' istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 10 della legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845.
La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore.
Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".