LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 14
Compiti e composizione del comitato di gestione sociale
In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli Enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.
Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:
a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;
b) tiene i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'Ente gestore;
c) esprime all'Ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione;
d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;
e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti locali;
f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del Centro.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".