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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11

LR 26 agosto 1983 n. 32

LR 28 aprile 1986 n. 10

LR 31 gennaio 1987 n. 5

LR 7 novembre 1995 n. 54

LR 18 marzo 1998 n. 8

LR 27 luglio 1998 n. 25

Art. 18
Deleghe alla provincia
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini(1) le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12 - primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;
b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;
d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all'art. 3 della presente legge;
e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla regione in relazione agli articoli 3, primo comma e 13, primo comma - terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;
f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;
g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;
h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;
i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all' ultimo comma dell'articolo 10;
l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15 - I comma;
m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d' esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146 Sito esterno;
n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini"

Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini".

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