Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11

LR 26 agosto 1983 n. 32

LR 28 aprile 1986 n. 10

LR 31 gennaio 1987 n. 5

LR 7 novembre 1995 n. 54

LR 18 marzo 1998 n. 8

LR 27 luglio 1998 n. 25

Art. 2
Destinatari degli interventi formativi
La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.
Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:
- hanno superato l'obbligo scolastico;
- sono apprendisti, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 Sito esterno;
- vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;
- intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;
- intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico-pratiche di natura specifica;
- iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico - pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.
I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, all'acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.
I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini"

Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini".

Espandi Indice