LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 22
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 21, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".