LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 5
Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione
La Regione, ai fini di quanto disposto dall'art. 3, promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.
Stabilisce, altresì, le necessarie collaborazioni con i ministeri interessati per adeguare la disciplina nazionale che regola le mansioni e le funzioni professionali.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".