LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19
RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
LR 24 aprile 1981 n. 11
LR 26 agosto 1983 n. 32
LR 28 aprile 1986 n. 10
LR 31 gennaio 1987 n. 5
LR 7 novembre 1995 n. 54
LR 18 marzo 1998 n. 8
LR 27 luglio 1998 n. 25
Art. 6
Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.
Gli interventi di formazione professionale sono attuati:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini".