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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11

LR 26 agosto 1983 n. 32

LR 28 aprile 1986 n. 10

LR 31 gennaio 1987 n. 5

LR 7 novembre 1995 n. 54

LR 18 marzo 1998 n. 8

LR 27 luglio 1998 n. 25

Art. 6
Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.
Gli interventi di formazione professionale sono attuati:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini"

Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini".

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