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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11

LR 26 agosto 1983 n. 32

LR 28 aprile 1986 n. 10

LR 31 gennaio 1987 n. 5

LR 7 novembre 1995 n. 54

LR 18 marzo 1998 n. 8

LR 27 luglio 1998 n. 25

Art. 8
Convenzione
La Regione, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale e non attuati direttamente dai centri organizzati da enti locali o loro consorzi, stipula convenzioni con gli enti, associazioni e fondazioni, gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.
La convenzione deve prevedere:
- la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;
- l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;
- i centri in cui tali attività vengono svolte;
- le forme di vigilanza e controllo;
- l'obbligo di istituire il comitato di gestione sociale nonchè il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;
- l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla regione;
- il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
- la pubblicizzazione dei bilanci.
La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti che debbono concernere:
- le spese di parte corrente, le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate in singoli centri o nelle sedi coordinate;
- l'uso delle attrezzature date in comodato, la locazione degli immobili ovvero una indennità sostitutiva del canone nel caso che gli immobili siano di proprietà degli enti.
Il finanziamento delle attività, ricomprese in convenzione, si effettua per quote annuali sulla base di apposito bilancio preventivo e consuntivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri ed a parametri fissati dalla giunta regionale.
La Regione può stipulare convenzioni con le scuole, gli istituti specializzati ed i centri di ricerca, gli istituti regionali e di altri enti pubblici, nonchè, con l' esclusione della formazione professionale di base, con le imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione e per effettuare, presso di essi, periodi di tirocinio pratico e di esperienze in laboratori e su particolari impianti e macchinari od in specifici processi di produzione nonchè per applicare sistemi di alternanza fra studio e lavoro.
Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5 - comma quarto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini"

Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini".

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