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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in conformità dei principi dello statuto regionale ed in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, riconosce la funzione educativa, formativa e di elevazione morale che l'attività sportiva, ricreativa e motoria ha nella vita dei cittadini, anche quale momento d' incontro e di libera e democratica associazione.
La Regione promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività sportive e ricreative nelle forme che possono essere fruite dai cittadini di ogni età e sesso, con particolare riferimento ai giovani.

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