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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 12
Mutui a tasso agevolato per le opere sportive
La Regione, a complemento dei contributi di cui agli art. 7 e 10, nel periodo 1979/ 81 stipula, con l'istituto per il credito sportivo di Roma o con altri istituti di credito autorizzati, convenzioni che consentano ai comuni, all' associazionismo ed ai privati di ottenere la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti destinati allo svolgimento di attività sportive.
I Comuni beneficiari dei contributi, qualora non siano in grado di fornire totalmente o parzialmente la garanzia richiesta dall'istituto di credito per la contrazione del mutuo, possono usufruire di una fidejussione regionale per la parte del mutuo non garantita.
L'associazionismo ed i privati vengono ammessi al beneficio previsto dai precedenti artt. 7 e 10 quando il mutuo è riferito ad opera il cui uso è convenzionato con il comune territorialmente competente. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche quando non sia accordata la garanzia fidejussoria. La fidejussione è concessa alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48.
Vengono ammesse alla concessione dei mutui di cui al primo comma le opere comprese nei programmi annuali predisposti dalla Regione con la procedura prevista dal precedente art. 6.
Non sono ammesse ai benefici le spese relative alla costruzione, ampliamento e riattamento di tribune coperte e scoperte; l'acquisto di aree, la costruzione di opere sussidiarie degli impianti sportivi (strade di accesso, parcheggi, opere di urbanizzazione in genere), nonchè le spese generali di progettazione, di contabilità e di collaudo superiori al 5% del costo dell'opera.
Nella concessione dei mutui viene data la preferenza agli impianti sportivi e ricreativi destinati alla pratica delle attività aventi le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge ed agli impianti compresi in plessi scolastici.
L'uso degli impianti dovrà essere garantito da un apposito atto approvato dall'ente locale territorialmente competente.

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