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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 13
Contributi per iniziative sportive e ricreative
Per le iniziative sportive e ricreative di rilevante interesse ai fini della promozione e per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, concede contributi " una tantum ".
Nei programmi annuali d' intervento, di cui al precedente art. 6, vengono stabiliti i criteri di massima per la concessione di detti contributi.
Le iniziative sono finanziate nei limiti indicati dal successivo art. 18.

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