LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979
Art. 14
Assegnazione ai Comuni dei contributi di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88
I contributi previsti dall'art. 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , per l'adattamento e il riattamento di palestre e impianti ginnico sportivi, vengono assegnati annualmente agli enti locali competenti sulla base dei piani presentati dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, a mezzo dei comprensori territorialmente competenti, a norma del precedente art. 6.