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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 15
Promozione di impianti sportivi polifunzionali
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, predispone progetti - tipo di impianti ed attrezzature per la pratica dello sport e delle attività ricreative aventi caratteristiche polifunzionali corrispondenti alle finalità indicate all'art. 2 della presente legge.
Per i fini di cui al presente articolo, la giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro.

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