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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 17
Tutela sanitaria delle attività sportive e motorie
La tutela sanitaria delle attività sportive e motorie ha per fini la prevenzione delle malattie sociali ed il riconoscimento della idoneità fisica all'esercizio delle stesse.
Il servizio di tutela sanitaria avviene nell'ambito delle competenze dell'unità sanitaria locale, secondo le norme regionali vigenti.
Fino all'entrata in funzione dei servizi di medicina sportiva delle unità sanitarie locali, la giunta regionale, per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, può concedere contributi ai comuni singoli o associati per il funzionamento dei centri di medicina dello sport esistenti.
Per l'anno 1979 gli interventi previsti dal presente articolo verranno effettuati facendo carico al " fondo per la organizzazione, sul territorio, delle strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione e di specifici interventi di assistenza sanitaria ", di cui al capitolo 50750 del bilancio preventivo.
I Comuni interessati possono stabilire convenzioni con la federazione Medici Sportivi Italiani per garantire la continuità delle prestazioni.
La Consulta regionale per i problemi sportivi, per quanto alle finalità di competenza, esprime pareri motivati sulla normativa regionale attuativa della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Sito esterno entro trenta giorni dalla pubblicazione dei progetti di legge sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione.

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