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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 18
Autorizzazione di spesa
Per far fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci di previsione relativi al triennio 1979- 1981, le seguenti spese:
a) per i contributi in c / ammortamento mutui a favore dei comuni, di cui all'art. 7 - lett. a) della presente legge: lire 240.000.000, di cui L.70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
b) per i contributi in c / capitale a favore dei comuni, di cui all'art. 7 - lett. b) della presente legge: L.1.510.000.000, di cui L.80.000.000 a carico dell'esercizio 1979; L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.430.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
c) per i contributi in c / interessi a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: L.60.000.000 nella misura di L.30.000.000 all'anno per gli esercizi 1980 e 1981;
d) per i contributi in c / capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: lire 1.300.000.000, di cui L.650.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.650.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
e) per i contributi " una tantum " volti a favorire l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative di cui all'art. 10 della presente legge: L.150.000.000, di cui L.30.000.000 a carico dell'esercizio 1979, L.60.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.60.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
f) per le fidejussioni regionali a favore dei comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge: L.40.000.000, di cui L.20.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.20.000.000 a carico dell'esercizio 1981.
Lo stanziamento annuo del capitolo di spesa corrente di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo potrà essere integrato o modificato annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977 n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

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