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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 19
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 3.300.000.000 nel triennio 1979- 1981, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del precedente art. 18, ammontanti a complessive lire 300.000.000 nel triennio, e per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dello stesso articolo ammontanti a L.400.000.000, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1979- 81, Sezione 6a Settore 05 - Programma 05 " Sviluppo delle attività sportive e ricreative ";
b) per gli ulteriori interventi resi necessari dalla attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvederà, in sede di approvazione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1980, con l'accensione di mutui passivi per pari importo ai sensi dell'art. 41 della legge di contabilità regionale 6 luglio 1977, n. 31 e con l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1980.
Con l'entrata in vigore della presente legge verranno apportate anche le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale 1979- 1981.
Per le spese previste a carico dell'esercizio 1979, ammontanti a L.110.000.000, la regione fa fronte con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito del programma 05 " Sviluppo delle attività sportive e ricreative " Settore 05 - Sezione 6a ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio 1979, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 6 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

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