LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979
Art. 5
Piani pluriennali regionali
La Regione Emilia - Romagna predispone ed attua gli interventi per le finalità indicate dalla presente legge con il metodo della programmazione.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e della Consulta regionale per i problemi sportivi, predispone piani pluriennali e programmi annuali di intervento aventi lo scopo di promuovere le attività sportive e ricreative.
L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente primo comma è individuata nel comprensorio.