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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

Art. 5
Piani pluriennali regionali
La Regione Emilia - Romagna predispone ed attua gli interventi per le finalità indicate dalla presente legge con il metodo della programmazione.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e della Consulta regionale per i problemi sportivi, predispone piani pluriennali e programmi annuali di intervento aventi lo scopo di promuovere le attività sportive e ricreative.
L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente primo comma è individuata nel comprensorio.

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