LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979
Art. 8
Accertamento della esecuzione delle opere ed erogazione dei contributi
L'accertamento della esecuzione e la erogazione del contributo per le opere incluse nel programma a norma dei precedenti articoli 6 e 7, ferme restando le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412 , avvengono secondo le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.