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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 luglio 1979

INDICE

Art. 2 - Finalità degli interventi
Art. 3 - Consulta regionale per i problemi sportivi
Art. 4 - Compiti della Consulta
Art. 5 - Piani pluriennali regionali
Art. 6 - Programmi annuali d' intervento
Art. 7 - Contributi regionali a favore dei Comuni
Art. 8 - Accertamento della esecuzione delle opere ed erogazione dei contributi
Art. 9 - Procedure per la richiesta dei contributi
Art. 10 - Contributi regionali a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati
Art. 11 - Procedure per la richiesta dei contributi
Art. 12 - Mutui a tasso agevolato per le opere sportive
Art. 13 - Contributi per iniziative sportive e ricreative
Art. 14 - Assegnazione ai Comuni dei contributi di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88
Art. 15 - Promozione di impianti sportivi polifunzionali
Art. 16 - Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive e ricreative
Art. 17 - Tutela sanitaria delle attività sportive e motorie
Art. 18 - Autorizzazione di spesa
Art. 19 - Copertura finanziaria
Art. 20 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in conformità dei principi dello statuto regionale ed in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, riconosce la funzione educativa, formativa e di elevazione morale che l'attività sportiva, ricreativa e motoria ha nella vita dei cittadini, anche quale momento d' incontro e di libera e democratica associazione.
La Regione promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività sportive e ricreative nelle forme che possono essere fruite dai cittadini di ogni età e sesso, con particolare riferimento ai giovani.
Art. 2
Finalità degli interventi
Nel periodo 1979- 81, la Regione, secondo gli orientamenti del programma pluriennale " Sport e sviluppo della pratica sportiva ", eroga contributi per promuovere iniziative finalizzate a:
- favorire la realizzazione e il potenziamento di impianti ed attrezzature sportivi destinati ad uso pubblico, equilibrando la localizzazione degli interventi con riferimento agli indirizzi di programmazione regionale;
- diffondere e potenziare i servizi di igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, nell'ambito dei piani comprensoriali previsti dalla legislazione regionale in materia sanitaria;
- favorire l'uso aperto a tutti i cittadini delle strutture sportive sia pubbliche che private;
- promuovere l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia di formazione professionale;
- sostenere iniziative sia pubbliche che private, a carattere sportivo e ricreativo, aventi particolare interesse promozionale ai fini specifici di cui al secondo comma del precedente art. 1.
Art. 3
Consulta regionale per i problemi sportivi
E' istituita la consulta regionale per i problemi sportivi, organo consultivo della Regione. Essa è composta:
- dall'assessore regionale competente, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
- da un esperto del dipartimento regionale " Sanità e Servizi sociali ";
- da cinque rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani ( ANCI) e dalla unione regionale province dell'Emilia - Romagna( URPER);
- dal sovraintendente scolastico per l'Emilia - Romagna;
- da un coordinatore di educazione fisica designato dal sovraintendente scolastico per l'Emilia - Romagna;
- da un rappresentante designato d' intesa dai consigli provinciali scolastici dell'Emilia - Romagna;
- da otto rappresentanti designati dal consiglio regionale del comitato olimpico nazionale italiano( CONI);
- da un esperto in rappresentanza delle forze armate; -) da un medico sportivo designato dalla FMSI (federazione medici sportivi italiani);
- da un rappresentante dell'istituto superiore di educazione fisica dell'Emilia - Romagna;
- da tre rappresentanti della federazione sindacale regionale CGIL - CISL - UIL;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- da un esperto designato dai PANATHLON Club dell'Emilia - Romagna;
- da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti ed associazioni, designati dai rispettivi comitati regionali: Unione Sportiva - ACLI: USACLI - Associazione Italiana Cultura e Sport: AICS - Associazione Centri Sportivi Italiani: ACSI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana:
ARCI - Centro Sportivo Italiano: CSI - Centro Universitario Sportivo: CUS - Confederazione d' azione popolare italiana: CAPIT - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale: ENDAS - Centro Nazionale Libertas - Centro Sportivo Educativo Nazionale: CSEN - Polisportiva Giovani Salesiani: PGS - Ente Nazionale del Tempo Libero: ENTEL - Unione Italiana Sport Popolare: UISP, e da ogni altra associazione avente ordinamento democratico a dimensione regionale.
Le associazioni sportive, aventi le caratteristiche previste dal precedente comma, possono presentare richiesta di essere rappresentate nella Consulta regionale per i problemi sportivi.
La consulta viene costituita entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ovvero entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo - eletto ed è nominata con decreto del Presidente della Regione.
Funge da segretario della Consulta e dei gruppi, di cui al 9 comma del presente articolo, un collaboratore designato dall'assessore competente.
Gli enti ed organismi interessati provvedono a designare e comunicare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo - eletto.
Ogni organismo rappresentato in seno alla Consulta regionale per i problemi dello sport può sostituire il proprio rappresentante, inviandone motivata comunicazione al presidente della Consulta medesima. Il Presidente della Regione provvede alla sostituzione con proprio decreto.
La Consulta regionale può nominare nel suo seno un vice - presidente ed approva un proprio regolamento interno.
La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta plenaria. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente e quando lo richiedono almeno due quinti dei suoi componenti.
Nell'ambito della consulta possono essere costituiti sottogruppi permanenti o speciali, a cui possono essere affidati specifici compiti e delegata l'emissione di pareri.
Alle riunioni della Consulta sono invitati i componenti la commissione consiliare competente. La Consulta resta in carica quanto il consiglio regionale.
Ai componenti la Consulta spettano i rimborsi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese per il funzionamento della Consulta per eventuali consulenze esterne, sono a carico del bilancio della regione.
Art. 4
Compiti della Consulta
La Consulta, su richiesta degli organi regionali o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte nella materia dello sport, con particolare riferimento:
- alla promozione o all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;
- al piano pluriennale e al bilancio poliennale in materia di attività sportive e ricreative;
- ai programmi annuali di intervento;
- ai criteri e alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;
- alle proposte di regolamentazione legislativa e amministrativa in materia sportiva di competenza dell'amministrazione regionale e tra esse sulle proposte di disposizioni regolamentari in tema di utilizzazione pubblica di impianti e strutture pubblici e privati;
- alle iniziative della Regione tese al miglioramento dell'educazione sportiva e alla tutela sanitaria.
Art. 5
Piani pluriennali regionali
La Regione Emilia - Romagna predispone ed attua gli interventi per le finalità indicate dalla presente legge con il metodo della programmazione.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e della Consulta regionale per i problemi sportivi, predispone piani pluriennali e programmi annuali di intervento aventi lo scopo di promuovere le attività sportive e ricreative.
L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente primo comma è individuata nel comprensorio.
Art. 6
Programmi annuali d' intervento
Il piano pluriennale di cui al precedente articolo 5, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, viene attuato mediante programmi annuali d' intervento. A tal fine:
1) entro il 1 giugno, la giunta regionale, sentita la Consulta per i problemi sportivi, trasmette la previsione di spesa ed i criteri d' investimento per l'esercizio successivo ai Comuni, alle Comunità montane, ai Comprensori, all' associazionismo sportivo e ricreativo, agli organi e alla autorità scolastica sulla base di una dettagliata rilevazione sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno di strutture, ai fini del riequilibrio territoriale della localizzazione degli impianti;
2) entro il 15 settembre i Comitati comprensoriali coordinano le richieste dei comuni, dell'associazionismo e dei privati e, sentiti i consigli provinciali, i consigli di distretto, l'autorità scolastica, l'associazionismo sportivo e per quanto di competenza tecnica l'organo provinciale del CONI, presentano alla giunta regionale le proposte di programma comprensoriale;
3) entro il mese di ottobre la giunta regionale, sentita la Consulta regionale, valutate le proposte di cui al precedente comma, delibera il programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 7
Contributi regionali a favore dei Comuni
La Regione, nel periodo, 1979- 81, concede:
a) contributi in conto ammortamento nella forma di contributi annuali costanti per quindici anni e garanzie fidejussorie per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
b) contributi in conto capitale per attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. In alternativa ai contributi di cui alla lettera a), possono essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento d' impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico.
Possono accedere ai contributi, alle condizioni e secondo le priorità di cui alla presente legge, i Comuni e le Comunità montane.
L'ammontare dei contributi in conto interessi non può essere superiore al 5% dell'onere assunto per l'opera appaltata.
I contributi in conto capitale per opere ed attrezzature non possono superare il 50% della spesa prevista.
Nella concessione dei contributi viene data la preferenza:
- alle opere relative ad impianti sportivi di base non completati per effetto della lievitazione dei costi e che, a seguito dei lavori finanziati, possono essere posti immediatamente in esercizio;
- alle iniziative localizzate in comuni dove è previsto l'incremento degli insediamenti per fini produttivi o nei comuni dell'Appennino;
- alle attrezzature destinate ad attività promozionali o integrative di altre preesistenti.
Le domande per l'esercizio 1979 dovranno pervenire ai Comitati di comprensorio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comitati di comprensorio provvedono a completare le domande, con i riferimenti tecnici esplicativi necessari ai fini previsti dal precedente art. 6, entro trenta giorni dal ricevimento.
La giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta regionale di cui al precedente art. 3, approva il piano degli interventi entro i novanta giorni successivi e concede i contributi relativi mediante programmi annuali.
Art. 8
Accertamento della esecuzione delle opere ed erogazione dei contributi
L'accertamento della esecuzione e la erogazione del contributo per le opere incluse nel programma a norma dei precedenti articoli 6 e 7, ferme restando le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno, avvengono secondo le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
Procedure per la richiesta dei contributi
Le domande di cui al precedente art. 7 devono essere corredate:
- dal progetto dell'opera approvata con gli allegati di legge ivi compreso il parere di cui all'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
- dal progetto stralcio, dalla descrizione e dal computo metrico analitico delle opere da completare, ristrutturare o ammodernare, per le quali viene chiesto il contributo regionale;
- dallo stralcio del vigente strumento urbanistico dal quale risultino la superficie e la destinazione dell'area;
- dalla planimetria dei locali o dalle strutture, con l'indicazione della destinazione di ciascun ambito o ambiente;
- dalle planimetrie e dalle sezioni occorrenti a far conoscere l'intera disposizione delle opere ed il loro uso;
- da una stima complessiva dei lavori da effettuare unitamente alla indicazione dell'entità del contributo richiesto.
Nel caso che il progetto sia riferito ad un fabbricato da adattare, si dovranno indicare, sulla planimetria, le parti da demolire e quelle da farsi a nuovo.
Se si tratta di edificio vincolato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 Sito esterno o di edificio di interesse artistico o monumentale, storico o ambientale, il progetto va accompagnato da un' analisi stratigrafica dell'edificio e da una relazione storico - monumentale.
La documentazione dovrà essere illustrata da una relazione sui motivi di interesse sociale e sportivo - ricreativo che determinano la richiesta di contributi, ivi compresi la potenzialità dell'utenza ed il rapporto di integrazione con impianti simili presenti nel comprensorio.
Art. 10
Contributi regionali a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati
Nel periodo 1979- 81 vengono concessi all'associazionismo sportivo ed a privati contributi in conto capitale oppure in conto ammortamento mutui per:
- la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive;
- l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo.
L'ammontare dei contributi in conto capitale non può essere superiore al 30% del costo complessivo dell'opera, previsto nei progetti approvati e non superiori a L.50 milioni.
I contributi in conto ammortamento interessi non possono essere superiori al 5% dell'onere assunto per l'opera appaltata e sono concessi nella forma di contributo annuale costante per quindici anni.
Per la concessione dei contributi viene data la preferenza:
- Alle opere di ristrutturazione degli impianti di base, per migliorarne, e completarne la funzionalità polivalente;
- alle opere da eseguire in Comuni dove è previsto l'incremento degli insediamenti per fini produttivi o nei Comuni dell'Appennino.
Le domande per il 1979 devono essere fatte pervenire dal Comune alla Regione, a mezzo dei Comitati di Comprensorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ad ogni domanda deve essere allegata copia autentica del concordato di gestione, stipulato dal proprietario con il comune territorialmente interessato, dal quale risultino modalità e condizioni per l'uso sociale dell'impianto.
Gli impianti sportivi ammessi ai contributi di cui al presente articolo e convenzionati con i comuni sono opere destinate alla prestazione di servizi di interesse generale e pertanto sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione ai sensi del 1 comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno e della deliberazione regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 modificata ed integrata dalla delibera n. 1871 del 6 dicembre 1978.
La Regione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per i problemi sportivi, emana direttive per la gestione concordata delle strutture ammesse a contributo.
L'accertamento della esecuzione e l'erogazione dei contributi per le opere comprese nel programma avvengono a norma del precedente art. 8.
Art. 11
Procedure per la richiesta dei contributi
Le domande, di cui al precedente art. 10, oltre che da quanto specificato dall'art. 9 vanno corredate dai seguenti documenti:
- attestazione bancaria circa la disponibilità della somma necessaria a coprire l'intera spesa delle parti residue, non coperta da contributi regionali;
- dichiarazione con la quale il soggetto si obbliga a non alienare il bene, nè a cambiarne destinazione d' uso, nel caso di concessione di contributo regionale.
Qualora tale documentazione non venga presentata entro il 30 giugno successivo, il richiedente decade dal diritto al contributo.
Art. 12
Mutui a tasso agevolato per le opere sportive
La Regione, a complemento dei contributi di cui agli art. 7 e 10, nel periodo 1979/ 81 stipula, con l'istituto per il credito sportivo di Roma o con altri istituti di credito autorizzati, convenzioni che consentano ai comuni, all' associazionismo ed ai privati di ottenere la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti destinati allo svolgimento di attività sportive.
I Comuni beneficiari dei contributi, qualora non siano in grado di fornire totalmente o parzialmente la garanzia richiesta dall'istituto di credito per la contrazione del mutuo, possono usufruire di una fidejussione regionale per la parte del mutuo non garantita.
L'associazionismo ed i privati vengono ammessi al beneficio previsto dai precedenti artt. 7 e 10 quando il mutuo è riferito ad opera il cui uso è convenzionato con il comune territorialmente competente. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche quando non sia accordata la garanzia fidejussoria. La fidejussione è concessa alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48.
Vengono ammesse alla concessione dei mutui di cui al primo comma le opere comprese nei programmi annuali predisposti dalla Regione con la procedura prevista dal precedente art. 6.
Non sono ammesse ai benefici le spese relative alla costruzione, ampliamento e riattamento di tribune coperte e scoperte; l'acquisto di aree, la costruzione di opere sussidiarie degli impianti sportivi (strade di accesso, parcheggi, opere di urbanizzazione in genere), nonchè le spese generali di progettazione, di contabilità e di collaudo superiori al 5% del costo dell'opera.
Nella concessione dei mutui viene data la preferenza agli impianti sportivi e ricreativi destinati alla pratica delle attività aventi le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge ed agli impianti compresi in plessi scolastici.
L'uso degli impianti dovrà essere garantito da un apposito atto approvato dall'ente locale territorialmente competente.
Art. 13
Contributi per iniziative sportive e ricreative
Per le iniziative sportive e ricreative di rilevante interesse ai fini della promozione e per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, concede contributi " una tantum ".
Nei programmi annuali d' intervento, di cui al precedente art. 6, vengono stabiliti i criteri di massima per la concessione di detti contributi.
Le iniziative sono finanziate nei limiti indicati dal successivo art. 18.
Art. 14
Assegnazione ai Comuni dei contributi di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno
I contributi previsti dall'art. 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno, per l'adattamento e il riattamento di palestre e impianti ginnico sportivi, vengono assegnati annualmente agli enti locali competenti sulla base dei piani presentati dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, a mezzo dei comprensori territorialmente competenti, a norma del precedente art. 6.
Art. 15
Promozione di impianti sportivi polifunzionali
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, predispone progetti - tipo di impianti ed attrezzature per la pratica dello sport e delle attività ricreative aventi caratteristiche polifunzionali corrispondenti alle finalità indicate all'art. 2 della presente legge.
Per i fini di cui al presente articolo, la giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro.
Art. 16
Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive e ricreative
Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive e ricreative
I Comuni concordano con i consigli di circolo o d' istituto l'uso degli edifici scolastici da utilizzare fuori dell'attività scolastica per iniziative che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile a norma del secondo comma dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 Sito esterno.
Gli accordi di cui al i comma possono prevedere l'utilizzazione di dette strutture anche da parte dell'associazionismo sportivo, culturale e ricreativo, per promuovere momenti di aggregazione dei giovani, studenti e lavoratori, nell'ambito delle iniziative ricreative promosse con la programmazione regionale.
Il Consiglio regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi sportivi ed i consigli provinciali scolastici, approva uno schema di accordo - tipo e di regolamento per l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità soprarichiamate.
Art. 17
Tutela sanitaria delle attività sportive e motorie
La tutela sanitaria delle attività sportive e motorie ha per fini la prevenzione delle malattie sociali ed il riconoscimento della idoneità fisica all'esercizio delle stesse.
Il servizio di tutela sanitaria avviene nell'ambito delle competenze dell'unità sanitaria locale, secondo le norme regionali vigenti.
Fino all'entrata in funzione dei servizi di medicina sportiva delle unità sanitarie locali, la giunta regionale, per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, può concedere contributi ai comuni singoli o associati per il funzionamento dei centri di medicina dello sport esistenti.
Per l'anno 1979 gli interventi previsti dal presente articolo verranno effettuati facendo carico al " fondo per la organizzazione, sul territorio, delle strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione e di specifici interventi di assistenza sanitaria ", di cui al capitolo 50750 del bilancio preventivo.
I Comuni interessati possono stabilire convenzioni con la federazione Medici Sportivi Italiani per garantire la continuità delle prestazioni.
La Consulta regionale per i problemi sportivi, per quanto alle finalità di competenza, esprime pareri motivati sulla normativa regionale attuativa della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Sito esterno entro trenta giorni dalla pubblicazione dei progetti di legge sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
Autorizzazione di spesa
Per far fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci di previsione relativi al triennio 1979- 1981, le seguenti spese:
a) per i contributi in c / ammortamento mutui a favore dei comuni, di cui all'art. 7 - lett. a) della presente legge: lire 240.000.000, di cui L.70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
b) per i contributi in c / capitale a favore dei comuni, di cui all'art. 7 - lett. b) della presente legge: L.1.510.000.000, di cui L.80.000.000 a carico dell'esercizio 1979; L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.430.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
c) per i contributi in c / interessi a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: L.60.000.000 nella misura di L.30.000.000 all'anno per gli esercizi 1980 e 1981;
d) per i contributi in c / capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: lire 1.300.000.000, di cui L.650.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.650.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
e) per i contributi " una tantum " volti a favorire l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative di cui all'art. 10 della presente legge: L.150.000.000, di cui L.30.000.000 a carico dell'esercizio 1979, L.60.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.60.000.000 a carico dell'esercizio 1981;
f) per le fidejussioni regionali a favore dei comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge: L.40.000.000, di cui L.20.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L.20.000.000 a carico dell'esercizio 1981.
Lo stanziamento annuo del capitolo di spesa corrente di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo potrà essere integrato o modificato annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977 n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
Art. 19
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 3.300.000.000 nel triennio 1979- 1981, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del precedente art. 18, ammontanti a complessive lire 300.000.000 nel triennio, e per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dello stesso articolo ammontanti a L.400.000.000, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1979- 81, Sezione 6a Settore 05 - Programma 05 " Sviluppo delle attività sportive e ricreative ";
b) per gli ulteriori interventi resi necessari dalla attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvederà, in sede di approvazione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1980, con l'accensione di mutui passivi per pari importo ai sensi dell'art. 41 della legge di contabilità regionale 6 luglio 1977, n. 31 e con l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1980.
Con l'entrata in vigore della presente legge verranno apportate anche le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale 1979- 1981.
Per le spese previste a carico dell'esercizio 1979, ammontanti a L.110.000.000, la regione fa fronte con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito del programma 05 " Sviluppo delle attività sportive e ricreative " Settore 05 - Sezione 6a ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio 1979, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 6 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.
Art. 20
Variazione di bilancio
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 78720 " Contributi in c / capitale a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo "( cni) (Parte 1a - Sezione 6a - Settore 05 - Programma 05 - Rubrica 1a Interventi per lo sviluppo dello sport)
( Classif. ISTAT: 02 - Spese di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 06 - Classif. funz.; 03 - Classif. econ; 04 - Classif. per settori di intervento 04 - Classif. econ. di 2 grado).
Competenze L.80.000.000
Cassa L.50.000.000
Cap. 78730 " Contributi " una tantum " per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative " ( cni) (Parte 1a - Sez. 6a - Settore 05 - Programma 05 - Rubrica 1a " Interventi per lo sviluppo dello sport ")
( Classif. ISTAT: 02 - Spese di sviluppo; 01 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 06 - Classif. funz.; 05 - Classif. econ; 04 - Classif. per settori di intervento; 04 - Classif. econ. di 2 grado)
Competenza L.30.000.000
Cassa L.30.000.000
Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese correnti di sviluppo "
Competenza L.110.000.000
Cassa L.80.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione EmiliaRomagna.
Bologna, 24 luglio 1979

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