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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 100
Richiesta abusiva di licenza di pesca
Chi richiede il rilascio della licenza di pesca è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non è stato soggetto a provvedimenti che comportino tuttora il ritiro della licenza di pesca.
In caso di accertata non veridicità di tale dichiarazione l'Amministrazione provinciale competente provvede all' immediato ritiro della licenza, la quale non potrà essergli nuovamente concessa prima di 12 mesi, ed alla irrogazione di una sanzione pecuniaria di L.30.000. In caso di reiterazione della infrazione la licenza non potrà essergli nuovamente concessa prima di 24 mesi e la sanzione pecuniaria da irrogare è di L.90.000.

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