LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 101
Rifiuto di esibire la licenza di pesca
Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca ad agenti di vigilanza è soggetto al ritiro della stessa per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.