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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 103
Pesca abusiva negli ambiti per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico. Pesca di determinate specie ittiche in periodo di divieto o in acque vietate
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) divieto di pesca nelle zone di riproduzione e protezione della fauna ittica previste dall'art. 8 della presente legge;
b) divieti di cui agli artt. 19 e 51 della presente legge, relativi alla pesca di determinate specie ittiche durante il periodo di divieto o in acque dove è vietata la loro cattura;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.20.000 a L.200.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.50.000 a L.500.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

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