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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 104
Pesca abusiva in orari non consentiti - Non osservanza delle distanze di rispetto
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
- pesca in orari non consentiti dal precedente art. 50;
- non osservanza delle distanze di rispetto di cui ai precedenti artt. 55 - terzo e quarto comma, 56, 58 e 65; è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.10.000 a L.100.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.20.000 a L.200.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.30.000 a L.300.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.

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