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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 105
Cattura di animali acquatici in violazione ai limiti di quantità e di misura
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle consentite dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.5.000 per ogni capo catturato successivo al primo.
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici in quantità superiore a quella consentita dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.50.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione, superiore al quantitativo minimo consentito.

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