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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 106
Pesca con attrezzi che occupino più della metà dello specchio d' acqua
Chiunque eserciti la pesca in violazione dell'art. 20 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da L.30.000 a L.300.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da quattro a dodici mesi.
Qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose la sanzione pecuniaria viene raddoppiata.

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