LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 107
Pesca con attrezzi non consentiti, o con modalità non consentite - Impiego di esche non consentite
Chiunque eserciti la pesca, in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) impiego di attrezzi aventi caratteristiche non conformi a quelle stabilite dalla presente legge;
b) impiego di attrezzi, o altri mezzi, non consentiti dalla presente legge, anche in relazione alla classificazione delle acque;
c) impiego di attrezzi non consentiti dal tipo di licenza posseduta;
d) impiego di attrezzi con modalità non consentite dalla presente legge;
e) impiego di attrezzi in numero maggiore di quello consentito dalla presente legge;
f) pesca da natante in violazione delle norme di cui al precedente art. 58;
g) divieto di pesca subacquea di cui al precedente art. 59;
h) divieto di pesca a strappo di cui al precedente art. 66;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- per le infrazioni di cui alle lettere a, d, e, g, h:
- da L.15.000 a L.30.000 se è munito di canne;
- da L.50.000 a L.120.000 negli altri casi;
- per le infrazioni di cui alle lettere b, c, f:
- da L.100.000 a L.1.000.000.
Chiunque eserciti la pesca, impiegando esche non consentite dalla presente legge per la pesca nelle acque interne, è punito con la sanzione amministrativa da L.25.000 a L.60.000.
Nei casi previsti dal presente articolo viene disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi nei casi di cui alle lettere a, d, e, g, h, e per un periodo variante da uno a tre anni nei casi di cui alle lettere b, c, f. Inoltre, qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.