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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 108
Pesca con l'ausilio di fonti luminose
Chiunque eserciti la pesca, in violazione della norma di cui al precedente art. 60, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.30.000 a L.300.000 se è munito di canne;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si serve delle mani e in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

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