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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 109
Abbandono di esche o rifiuti - Pasturazioni non consentite - Detenzione di esche vietate
Detenzione di esche vietate
Chiunque abbandoni esche, o pasture, o pesci, o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d' acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze, è soggetto alla sanzione pecuniaria di L.10.000.
Chiunque, anche non in esercizio di pesca, effettua pasturazioni vietate dalla presente legge, o comunque in tempi o luoghi vietati, è soggetto alla sanzione da L.25.000 a L.100.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi, anche non in esercizio di pesca, in violazione delle norme di cui al precedente art. 49, detenga larve di mosca carnaria o uova di salmone lungo gli argini dei corsi d' acqua, o di bacini, classificati di categoria D ai sensi del precedente art. 43, ovvero nelle loro immediate adiacenze.
Nei precedenti casi, se il trasgressore è titolare di licenza ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.

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