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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 110
Mancata osservanza della distanza minima prescritta tra un attrezzo e l'altro, e tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia
Chiunque eserciti la pesca impiegando attrezzi posti l'uno dall'altro a distanze inferiori a quelle consentite dal precedente art. 44, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.10.000 a L.100.000.
Alla stessa sanzione è soggetto chi non osserva la distanza minima prescritta dal precedente art. 57, tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia.

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